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Supplenze da GPS, GI e MAD: le sanzioni che si applicano ai docenti per rinuncia o abbandono della supplenza

Cosa succede se si rifiuta una supplenza da GPS? La rinuncia a una supplenza da GPS cosa comporta? L’abbandono di una supplenza per giustificato motivo ha delle conseguenze?

In base all’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 emanata dal MIUR, che ha riformulato le modalità di conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo, istituendo le graduatorie provinciali supplenze (GPS) e di istituto per la nomina dei supplenti, sono previste delle sanzioni per chi rinuncia, rifiuta o abbandona una supplenza. Le penalità variano in base alle graduatorie di riferimento per le convocazioni, ossia graduatorie a esaurimento (GAE), graduatorie provinciali (GPS) o graduatorie d’istituto.

In ogni caso tutte le sanzioni si applicano solo per l’anno scolastico in corso.

Nel dettaglio, l’articolo 14 dell’O.M. 60/2020 prevede le seguenti sanzioni per rinuncia supplenze Docenti, mancata accettazione o abbandono:

SUPPLENZE DA GAE E GPS

  • Nel caso in cui si rinunci alla supplenza Docente o l’assenza alla convocazione: perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie a esaurimento e provinciali per il medesimo insegnamento.
  • Nel caso in cui non si prenda il servizio dopo aver accettato la nomina: non si possono conseguire altre supplenze per il medesimo insegnamento sia sulla base delle GAE che sulla base delle GPS.
  • Per l’abbandono del servizio: l’aspirante perde la possibilità di conseguire supplenze, sia dalle GAE e dalle GPS che dalle graduatorie d’istituto, per tutte le graduatorie di tutti i posti o classi di concorso in cui è inserito.

SUPPLENZE DA GRADUATORIE D’ISTITUTO

  • Nel caso in cui si rinunci alla proposta contrattuale, alla proroga della supplenza o alla sua conferma: nel caso in cui l’aspirante docente sia disoccupato o non abbia già accettato un’altra supplenza, è prevista la sanzione che consiste nella collocazione in coda alla graduatoria di terza fascia relativa al medesimo insegnamento. Attenzione, la mancata risposta entro i termini previsti per una proposta di supplenza effettivamente comunicata dalla scuola all’aspirante equivale alla rinuncia esplicita.
  • Nel caso in cui non si prenda servizio dopo aver accettato la supplenza: si perde la possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie.
  • Per l’abbandono del servizio: non si viene più convocati per le supplenze conferite dalle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie in cui si è inseriti.

CASO IN CUI SI PRESENTI UN’ALTRA OPPORTUNTA’ DI SUPPLENZA

L’OM 60 del 10 luglio 2020 indica che gli Insegnanti che hanno preso servizio dalle graduatorie di istituto possono comunque lasciare l’incarico di supplenza per accettare un’altra supplenza annuale o temporanea fino a fine giugno o comunque alla fine delle attività didattiche.

SUPPLENZE DOCENTI DA MESSA A DISPOSIZIONE

Il MIUR, attraverso la nota n. 26841 del 5 settembre 2020, che contiene le indicazioni sulle modalità di assegnazione delle supplenze a Insegnanti, personale educativo e ATA per l’A.S. 2020-2021, specifica che le supplenze assegnate tramite la messa a disposizione (MAD) Docenti sono soggette alle medesime sanzioni in caso di rinuncia, rifiuto o abbandono in quanto si tratta di normali supplenze a tutti gli effetti.

Supplenze da GPS, GI e MAD: le sanzioni che si applicano ai docenti per rinuncia o abbandono della supplenza
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