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Mobilità scolastica: cos’è e come funziona

mobilità scolastica

Lavori nel mondo della scuola e vuoi trasferirti in altra sede o in altro ruolo? In questo articolo sarà spiegato cos’è la mobilità scolastica e qual è il suo funzionamento.

Cos’è la mobilità scolastica

La mobilità scolastica è l’atto che prevede il trasferimento di sede o ruolo del corpo docenti o del personale educativo che sono in possesso di un contratto a tempo indeterminato.

Per regola la mobilità scolastica sussiste per via:

  • volontaria nel caso in cui è richiesta dal corpo docente o dal personale educativo;
  • obbligatoria per soprannumero o eccesso di personale.

Mobilità scolastica volontaria

Per mobilità scolastica volontaria si fa riferimento al trasferimento volontario del corpo docente o del personale educativo.

In quest’ottica è possibile distinguere tra mobilità territoriale e mobilità professionale.

Che cos’è la mobilità territoriale

La mobilità territoriale consiste in primo luogo nel trasferimento provinciale o interprovinciale dell’impiegato scolastico.

In questo caso se un docente o membri del personale educativo saranno trasferiti in un altro istituto sarà modificata la scuola di titolarità, ma non la classe di concorso o il profilo professionale posseduto.

La mobilità territoriale può avvenire anche con il passaggio della titolarità da posto comune a sostegno e, al contrario, da sostegno a posto comune.

Nel caso della scuola primaria, infine, è possibile richiedere il passaggio da posto comune a posto di lingua inglese e viceversa.

Che cos’è la mobilità professionale

Per mobilità professionale si fa riferimento al passaggio di cattedra e al passaggio di ruolo.

Cosa si intende per passaggio di cattedra

Il passaggio di cattedra fa riferimento alla domanda da parte di un docente per una classe di concorso differente da quella in possesso, che faccia parte necessariamente dello stesso grado di istruzione.

Per poter richiedere il passaggio di cattedra il docente deve aver superato l’anno di prova nel ruolo attuale di appartenenza e possedere l’abilitazione alla classe di concorso per cui aspira.

Cosa si intende per passaggio di ruolo

Il passaggio di ruolo è sia la richiesta di un docente per passare ad un ordine o grado di istruzione differente da quello in possesso che la domanda da parte del personale ATA per ricoprire un altro ruolo professionale, sia per la singola provincia che per più province.

Un docente può richiedere il passaggio di ruolo se è in possesso dell’abilitazione nell’ordine o grado di scuola richiesto e se ha superato l’anno di formazione nel ruolo di appartenenza.

Mobilità scolastica obbligatoria

La mobilità scolastica obbligatoria si verifica nel momento in cui vi è un’imposizione di trasferimento dovuto al soprannumero o all’eccesso di personale scolastico.

Una volta descritto cos’è la mobilità scolastica e le differenti modalità, passiamo al suo funzionamento.

Come funziona la mobilità scolastica

Il funzionamento della mobilità scolastica si può descrivere in tre differenti fasi, suddivise in relazione alla tipologia di trasferimento richiesto, ovvero:

  • comunale;
  • provinciale;
  • Interprovinciale e Mobilità professionale.

Vediamole nel dettaglio.

Trasferimento Comunale

L’opzione di trasferimento comunale è la prima fase della mobilità scolastica e fa riferimento al trasferimento nelle scuole di uno stesso comune o nei suoi distretti subcomunali nel caso delle grandi città.

In questa prima fase il docente ha un vincolo di tre anni, eccetto nei casi in cui benefici dell’articolo 13 del CCNI e abbia ottenuto la precedenza in una scuola esterna al distretto subcomunale (per ulteriori informazioni visitare il CCNI).

Il docente è vincolato per tre anni sia se il trasferimento è avvenuto in via sintetica sia se è avvenuto in via analitica, differenza che spiegheremo successivamente.

Per la scuola secondaria invece è inclusa per coloro che hanno maturato tre anni di attività, la possibilità di trasferimento all’interno dello stesso istituto, passando da un corso classico, diurno, ad un corso serale e viceversa.

In questa prima fase non sussiste la valutazione delle esigenze di famiglia previste dal punto A2 della Tabella A All.2 al CCNI.

Trasferimento Provinciale

Il Trasferimento Provinciale, ossia la seconda fase della mobilità scolastica, riguarda il trasferimento in comuni diversi della stessa provincia di cui è titolare il docente.

In questa fase il vincolo di tre anni scatta nel momento in cui il trasferimento sia avvenuto per via analitica. Al contrario, non vi è nessun vincolo per via sintetica.

Nel caso in cui invece il docente benfici dell’articolo 13 e l’istituto è situato fuori dal comune o dal suo distretto non scatta il vincolo triennale.

I docenti che vorranno trasferirsi da posto comune a sostegno e viceversa parteciperanno tutti alla seconda fase, indipendentemente da trasferimenti comunali e provinciali.

Per il triennio 2022/25 i trasferimenti da posto di sostegno a posto comune avverranno nel seguente modo:

  • 100% dei posti disponibili per l’anno 2022/23;
  • 75% dei posti disponibili per l’anno 2023/24;
  • 50% dei posti disponibili per l’anno 2024/25.

Trasferimento Interprovinciale e Mobilità professionale

La terza opzione fa riferimento al trasferimento interprovinciale e mobilità professionale, vale a dire tutti quei trasferimenti che avverranno tra province diverse e tutti quei lavoratori che vorranno effettuare un trasferimento professionale.

In questa terza fase sussistono due aliquote:

  • 25% per i trasferimenti interprovinciali;
  • 25% per la mobilità professionale.

In questo caso il vincolo triennale scatta per tutti coloro che, sia con preferenza analitica che per preferenza sintetica, ottengono sia un trasferimento interprovinciale sia un passaggio di cattedra o di ruolo.

I beneficiari dell’articolo 13 Comma 1, punti I, II, IV, VI, VII, VIII sono esenti dal vincolo triennale, nel momenti in cui siano in possesso della titolarità in una scuola al di fuori del comune o del distretto dove viene applicata la precedenza.

Per il trasferimento interprovinciale, non vi è precedenza al figlio che assiste il genitore in caso di gravità, ed inoltre in presenza di personale emodializzato o non vedente verrà applicato l’articolo 13.

Per la terza fase della mobilità scolastica, per il triennio 2022/2025 si applica un ordine di precedenza, vale a dire:

  1. passaggi di cattedra provinciali;
  2. passaggi di ruolo provinciali;
  3. trasferimenti interprovinciali;
  4. passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali.

Nel corso di questa sezione abbiamo più volte ripreso i concetti di preferenza analitica e preferenza sintetica. Ora le vedremo nel dettaglio.

Cosa vuol dire preferenza analitica

La preferenza analitica fa riferimento alla preferenza che riguarda una specifica scuola. Un docente quindi può indicare una o più scuole.

In questo caso verranno analizzati i posti disponibili all’interno dell’istituto sulla base dell’ordine della tipologia di posto presentata. Nel caso non vi è posto disponibile, si passa alla preferenza successiva.

Cosa vuol dire preferenza sintetica

Per preferenza sintetica si intende invece il comune o il distretto scelto nella candidatura.

Verrà quindi effettuata un’analisi dei posti disponibili di tutti gli istituti dell’area scelta e si procede nell’ordine di preferenza: per prima con la tipologia di posto preferita, successivamente con quelle che seguono.

Chi può inoltrare la domanda di mobilità scolastica?

Per la mobilità territoriale coloro che possono inoltrare la domanda di mobilità scolastica sono tutti i membri del personale scolastico:

  • docenti;
  • personale educativo;
  • personale ATA.

Come accennato in precedenza, vi è la condizione che tutto il personale che richiede il trasferimento debba essere in possesso del contratto a tempo indeterminato.

Nel caso della mobilità professionale, coloro che possono inoltrare la domanda sono:

  • tutti i docenti che sono in possesso dell’abilitazione e che abbiano superato il periodo di prova;
  • membri del personale ATA che possiedono il titolo che costituisce il requisito per il profilo richiesto.

Chi non può inoltrare la domanda di mobilità scolastica?

I membri del personale scolastico che non può inoltrare la domanda per la mobilità sono:

  • docenti subordinati al vincolo triennale;
  • docenti subordinati al vincono quinquennale;
  • DSGA neo-assunti subordinati al vincolo di permanenza.

Per poter beneficiare della mobilità scolastica occorre entrare in graduatoria. In questo caso si tratta di graduatorie interne di istituto.

Cosa sono le graduatorie interne di istituto

Le graduatorie interne di istituto sono liste, organizzate annualmente, che hanno validità per un anno scolastico.

Queste liste hanno come obiettivo quello di indicare i docenti soprannumerari, conseguenza della riduzione del numero di cattedre o di posti.

I docenti che sono inclusi nelle graduatorie interne di istituto devono essere titolari o possedere un incarico triennale nella scuola di cui sono titolari.

Tali docenti saranno posizionati in graduatoria in base alla valutazione del punteggio posseduto.

Come sono predisposte le graduatorie

Le graduatorie interne di istituto sono predisposte per ogni classe di concorso e per ogni tipologia di posto.

In questo contesto il dirigente scolastico deve occuparsi, entro i 15 giorni successivi alla scadenza dell’Ordinanza per la presentazione delle domande di mobilità scolastica, della pubblicazione delle graduatorie.

In che modo vengono inseriti i docenti in graduatoria?

Come detto in precedenza, l’inserimento e il posizionamento in graduatoria dipende dal punteggio posseduto.

Ma non funziona per tutti in questo modo, infatti, stando all’art. 9 comma 7 (scuola dell’infanzia e primaria) e all’art. 21 comma 11 (scuola secondari aI e II grado) del CCNI, i neo-immessi in ruolo per mobilità volontaria saranno collocati in coda indipendentemente dal loro punteggio.

Inoltre saranno esclusi dalle liste anche i docenti della scuola primaria che si sono trasferiti da posto comune a posto di lingua nella stes

Chi è escluso dalle graduatorie di istituto

I docenti esclusi dalle graduatorie interne di istituto sono coloro che beneficiano dell’art.13 comma 2 del CCNI e i docenti che beneficiano dei punti I, III, IV, VII dell’art.13 comma 1.

L’esclusione non toglie il fatto che, in presenza di contrazione di organico, possano essere reclutati, come indicato nell’art.11 comma 8 del CNNI.

Come viene calcolato il punteggio nelle graduatorie interne di istituto

Come già accennato precedentemente, il punteggio accumulato permette di entrare e di posizionarsi in graduatoria.

Il punteggio viene calcolato sulla base dell’allegato 2 del CCNI, all’interno del quale sono inserite le Tabelle di valutazione dei titoli.

Possiamo suddividere l’allegato in due Tabelle: A e B.

Valutazione Tabella A

Nella Tabella A si valutano quei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo.

E’ possibile suddividere la Tabella A in A1 (anzianità di servizio), A2 (esigenze di famiglia), A3 (titoli generali).

Tra i titoli generali sono presenti anche corsi di perfezionamento e corsi linguistici (vedi qui la nostra offerta dei corsi di perfezionamento e corsi linguistici).

Valutazione Tabella B

Nella Tabella B vengono valutati titoli aventi finalità di mobilità professionale sia del personale docente che del personale educativo.

E’ possibile suddividere la Tabella in: sezione B1 (anzianità di servizio) e B2 (titoli generali).

Per ulteriori informazioni consultare il contratto CCNI.

Come inoltrare la domanda di mobilità scolastica

Il personale scolastico, per inoltrare la domanda di mobilità scolastica, deve rivolgersi all’Ufficio scolastico Regionale tramite la piattaforma Istanze Online del sito del Ministero.

Occorre quindi innanzitutto registrarsi sulla piattaforma, presentare la domanda entro la data di scadenza ed infine accertarsi che la domanda sia stata inviata correttamente.

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